Statuto

Articolo 1

È costituita l’Associazione Italiana di Ostetricia in breve A.I.O.
L’Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi dell’articolo 18 della costituzione e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, al presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. La sede sociale è in Milano in via Giuseppe Abamonti 1. L’Associazione con delibera del consiglio direttivo ha facoltà di variare la sede sociale e di aprire sedi regionali. L’Associazione è costituita da medici specialisti in ostetricia e ginecologia ed ostetriche, possono aderire all’Associazione anche altre figure professionali mediche. L’Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all’estero nel campo dell’ostetricia e della ginecologia. L’Associazione è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall’appartenenza a categorie, enti e razze diverse.


Articolo 2

Scopo dell’Associazione: diffondere e stimolare la crescita culturale, professionale e scientifica negli ambiti dell’ostetricia, della ginecologia e della neonatologia. L’Associazione intende:

  • promuovere ogni attività di ricerca scientifica negli ambiti previsti dalla legge dell’aerea materno-infantile;
  • favorire l’applicazione clinica delle nuove metodiche mediche, biologiche per la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento dei problemi connessi a tale settore della medicina;
  • promuovere e sostenere iniziative rivolte alla tutela della salute tenendo conto della autorevolezza delle prove di efficacia (Evidence Based Health Care);
  • rinforzare e sostenere il processo di diffusione, disseminazione e implementazione delle linee guida;
  • investire risorse per migliorare la qualità della vita delle donne in tema di pubertà, fertilità, menopausa, sessualità;
  • programmare una formazione condivisa e omogenea su tutto il territorio nazionale considerando le aree di competenza e responsabilità negli ambiti previsti dalla legge dell’aerea materno-infantile;
  • sostenere il dialogo fra ostetriche e ginecologi ai fini di promuovere un progetto di sviluppo della professionalità dell’ostetrica, sostenere il confronto fra le maggiori associazioni di ginecologia e di ostetricia operanti sul territorio nazionale e internazionale a livello pubblico e privato;
  • salvaguardare e valorizzare il patrimonio di saperi, di elaborazioni ed esperienze professionali acquisite dagli associati;
  • promuovere attività inerenti il sostegno della libera professione;
  • promuovere attività in ambito legale e forense, anche con monitoraggio, studio e valutazione della malpractice;

L’Associazione, inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs. Del 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale scopo l’Associazione potrà:

  • promuovere e facilitare la concertazione, lo scambio di esperienze e la circolazione di informazioni fra gli associati, anche al fine di favorire processi di collaborazione e di sinergia tra essi;
  • individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche nell’ambito professionale;
  • essere un soggetto politico che promuova azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale;
  • promuovere campagne di prevenzione socio-sanitaria della coppia, della donna e del bambino;
  • promuovere e realizzare progetti di ricerca e di studio specialmente sulla professione dell’ostetrica, con particolare attenzione alle sue trasformazioni;
  • curare la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, le università e i centri di formazione professionali, le associazioni mediche di categoria, per l’elaborazione di programmi e progetti di formazione e di orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;
  • curare la promozione, organizzazione e diffusione di percorsi formativi, organizzare simposi e congressi nazionali ed internazionali che prevedano la partecipazione di autorevoli ricercatori nel campo scientifico;
  • curare la promozione, elaborazione e diffusione dei risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e telematici, al fine di rendere più capillare l’informazione, anche attraverso la rete internet;
  • promuovere e/o realizzare campagne nazionali e/o internazionali di particolare rilevanza e di interesse generale dell’Associazione;
  • favorire scambi culturali con organizzazioni nazionali ed internazionali di ostetriche e ginecologi che perseguano gli stessi scopi;
  • istituire borse di studio e contributi a favore di ostetriche meritevoli che vogliano partecipare a progetti di ricerca;
  • curare la partecipazione ai diversi bandi e progetti nazionali, europei ed internazionali per la realizzazione di progetti e di attività di ricerca e studio sul tema;
  • curare liberi scambi culturali tra i professionisti suddetti e gli studenti, con organismi europei ed internazionali partecipare ai tavoli, forum nazionali e internazionali nel rispetto della pluralità e dell’autonomia e delle scelte di ogni componente l’Associazione;
  • curare lo studio, ricerca e attività di supporto operativo in ambito sociale, economico, territoriale ed istituzionale per conto di pubbliche amministrazioni, istituzioni pubbliche e private ed organismi locali, nazionali ed internazionali per innovative opportunità di studio e lavoroper le giovani ostetriche e gli associati (non solo ospedali e consultori, ma settore socio sanitario, imprese cooperative, associazioni, ONG, INGO, social marketing , ecc);
  • curare l’aspetto legale della professione finalizzato al rispetto delle responsabilità e dell’autonomia;
  • mettere in atto attività di raccolta fondi per progetti;
  • curare i rapporti e la promozione di pubbliche relazioni con i politici italiani ed europei

L’associazione con deliberazioni dell’Assemblea può estendere la propria attività ad altri settori d’intervento compatibili con le finalità dell’associazione.


Articolo 3

Gli associati si distinguono in:

  • presidente onorario: (nominato dal consiglio direttivo a proprio insindacabile giudizio tra coloro che si sono particolarmente prodigati per la categoria), senza diritto di voto; associati fondatori (coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione);
  • associati ordinari (medici specialisti in ostetricia e ginecologia ed ostetriche regolarmente iscritti all’Associazione) con diritto di voto;
  • associati onorari (sono nominati dal consiglio direttivo tra coloro che si sono particolarmente prodigati per la categoria e per lo sviluppo dei rapporti culturali con l’estero ed avranno fornito un considerevole contribuito al raggiungimento degli scopi statutari, anche grazie al prestigio personale e professionale) hanno diritto di voto e sono esonerati dalla quota associativa annua.

Per ogni associato ammesso, il consiglio direttivo verifica sussistenza dei requisiti ovvero l’armonia degli interessi e degli scopi del candidato associato con quelli propri dell’Associazione. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L’associato inadempiente agli obblighi associativi, o che non si conformi alle deliberazioni dei competenti organi dell’Associazione, può essere deferito al consiglio dei probiviri. Il consiglio direttivo può deliberare che l’associato ritenuto colpevole, venga espulso dall’Associazione o sottoposto ad altra sanzione, con chiara specifica delle contestazioni mosse.

Gli associati sono obbligati a: osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione. Gli associati hanno diritto a: partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’associazione. La qualità di associato non è trasmissibile e può venir meno oltre che per i casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi: per decesso, per dimissioni da comunicarsi per iscritto, per delibera motivata di esclusione firmata dal presidente, sentito il consiglio direttivo.

I soci sono tenuti ad assumere espressa dichiarazione di assenza di conflitti di interesse secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e dalle linee guida di comportamento definite dagli enti preposti. In particolare, costituisce conflitto d’interesse porre in essere atti o fatti che possano far insorgere un interesse personale o professionale in contrasto con l’imparzialità e indipendenza richiesta per la qualità di socio o per l’incarico sociale assunto dal presente statuto.

Le cariche associative negli organi sono incompatibili:

  • con tutti gli incarichi sindacali direttivi a livello nazionale;
  • con le cariche direttive in associazioni aventi interessi conflittuali diretti o indiretti con l’associazione.

Articolo 4

Sono organi dell’associazione:

  • il Consiglio Direttivo di cui fanno parte:
    il Presidente;
    il Vicepresidente;
    il Segretario, il Tesoriere, 3 Consiglieri;
  • l’assemblea degli Associati;
  • il Comitato Scientifico;
  • il Consiglio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali sopra elencate sono a titolo gratuito ed hanno durata triennale, sono rinnovabili. E’ fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.


Articolo 5

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli aderenti all’Associazione maggiori di età. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e della situazione patrimoniale.

Essa inoltre:

  • provvede alla nomina del consiglio direttivo;
  • delibera sulle modifiche al presente statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  • delibera quant’altro sottoposto alla sua competenza dal consiglio direttivo.

Articolo 6

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto in prima convocazione e senza limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole alla maggioranza degli interventi. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno il 60% (sessanta per cento) degli aventi diritti, in seconda convocazione con almeno il 25% (venticinque per cento) degli stessi e senza limite di presenti in terza convocazione. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in proprio o in delega.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. L’assemblea è convocata dal presidente, nella sede che sarà di volta in volta indicata, in via diffusiva attraverso mezzi telematici ed informatici, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prefissata per la convocazione. L’avviso, oltre all’ordine del giorno, dovrà contenere anche la data e l’ora per l’eventuale seconda e terza convocazione. Le deliberazioni dell’assemblea degli associati vincolano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione nonché sulle modifiche statutarie ad essa sottoposte dal consiglio direttivo. L’assemblea ordinaria delibera sulle questioni attinenti l’approvazione del bilancio annuale e sulle altre questioni ad essa sottoposte oltre che sulla programmazione e sulle direttive generali dell’associazione. L’intervento all’assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta e conferita ad un altro associato. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 10 associati. Le deliberazioni ed i rendiconti sono conservati presso la sede.


Articolo 7

L’Associazione è retta da un consiglio direttivo composto da 7 associati eletti (4 ostetriche e 3 ginecologi Aogoi). Il presidente e il segretario saranno obbligatoriamente scelti dalle ostetriche; il tesoriere e il vice presidente saranno obbligatoriamente scelti tra i ginecologi Aogoi. I componenti del consiglio direttivo durano in carica 3 anni (tre anni). In caso di inadempimento permanente o di dimissioni di uno dei suoi membri, gli altri procederanno alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima assemblea che dovrà procedere alla nuova nomina. Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario, un tesoriere e tre consiglieri. Il consiglio direttivo può inoltre istituire commissioni di lavoro ed un comitato scientifico, i cui componenti possono anche non essere associati.


Articolo 8

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o del vice presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica inviati almeno 10 (dieci) giorni prima della data della convocazione, salvo i casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni e comunque almeno una volta all’anno, anche per predisporre il rendiconto economico e finanziario. Il consiglio direttivo può anche decidere di riunirsi in una sede virtuale e con strumenti conference-call idonei.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza dal vice presidente; in assenza di questi dal più anziano di età dei presenti. Il consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà esecuzioni alle deliberazioni dell’assemblea e può delegare ai suoi componenti. La scelta delle strutture esterne deve essere demandata esclusivamente al consiglio direttivo.


Articolo 9

La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, spettano al presidente e in caso di sua assenza o inadempimento, al vice presidente nei limiti dei poteri conferiti.


Articolo 9 Bis

Il comitato scientifico svolge il ruolo di verifica e il controllo della qualità scientifica. Il comitato è composto da tre membri scelti dal consiglio direttivo sulla base della comprovata esperienza, notoria indipendenza ed imparzialità, nonchè della elevata professionalità. I componenti del comitato decadono alla scadenza del consiglio direttivo che li ha nominati e svolgono il loro ruolo a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese di viaggio per riunioni. Esso ha funzioni di verifica e controllo della qualità di tutte le attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, che sarà effettuata secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.


Articolo 9 Ter

Il consiglio dei probiviri è formato da tre membri, viene eletto contemporaneamente e con le stesse modalità del consiglio direttivo e dura in carica quanto i componenti elettivi del consiglio direttivo. Esso ha il compito di esaminare e decidere i provvedimenti di carattere disciplinare a carico degli associati. Avverso i provvedimenti del consiglio dei probiviri è ammesso ricorso al consiglio direttivo.


Articolo 10

La gestione dell’Associazione è controllata da due revisori effettivi e da un revisore supplente, se nominati, sarà possibile nominarli anche tra i non associati. In caso di impedimento permanente o di dimissioni del revisore effettivo, allo stesso subentrerà il supplente. In tale ipotesi l’assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore supplente per la restante parte del mandato.
Il revisore effettivo ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee ed alle riunioni del consiglio direttivo.


Articolo 11

Il tesoriere cura la tenuta della contabilità dell’Associazione e la predisposizione del rendiconto economico e finanziario e della situazione patrimoniale annuale.


Articolo 12

Sono motivi di esclusione dell’Associazione:

a) l’inosservanza delle norme dello statuto e delle deliberazioni degli organi associativi;
b) la presenza di gravi motivi.

L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.


Articolo 13

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che prevengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dai ricavi derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse, da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, entrate patrimoniali, entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o eventuali servizi agli associati o ai terzi. L’esercizio inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea generale nei termini di legge e comunque entro l’esercizio successivo.


Articolo 14

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione può fare rimborsi al presidente ed ai membri del consiglio direttivo, dietro presentazioni di spese sostenute per l’attività della stessa.


Articolo 15

In caso di uno scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.


Articolo 15Bis

In conformità a quanto previsto dall’art. 148, comma 8, del D.P.R. n. 917/1986, nonchè dall’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, il presente statuto associativo richiama e recepisce espressamente i divieti, i principi e gli obblighi di cui alla seguente elencazione:

a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, come già stabilito nell’articolo 14;

b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvodiversa destinazione imposta dalla legge, come già stabilito dall’articolo 15;

c) l’associazione è ispirata a profili di uniformità nella disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; in particolare è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) è fatto obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato secondo le disposizioni del presente statuto;

e) è prevista:

  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, nelle forme previste dagli articoli precedenti;
  • principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile;
  • sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti;

f) è prevista intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.


Articolo 15Ter

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero per la Salute del 2 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 10 agosto 2017, ai fini dell’iscrizione dell’associazione nell’Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie per le finalità di cui all’art. 5, commi 1 e 2 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e dall’art. 4 del citato D.P.R. n. 633/1972, si precisa quanto segue:

a) dal presente Statuto sono agevolmente desumibili la denominazione (articolo 1), la sede (articolo 1) e la composizione del patrimonio dell’associazione (articolo 13);

b) l’associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);

c) l’associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;

d) il presente statuto recepisce e soddisfa il requisito della massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell’ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo (come previsto dall’articolo 5 e articolo 7), approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi (come previsto dall’articolo 5), regolamentazione delle convocazioni dell’assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l’assemblea stessa e gli altri organismi deliberano (articolo 4, 5, 6, 7 e 8);

e) dal presente statuto è agevolmente desumibile la professione, la disciplina specialistica o il settore di attività specifico o prevalente dell’associazione (articolo 1);

f) il presente statuto prevede l’ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopra previsti, appartenenti alla categoria professionale, settore specialistico o disciplina specialistica, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’associazione rappresenta;

g) l’associazione non persegue di finalità di lucro;

h) è fatto obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il sito web dell’associazione, con costante aggiornamento;

i) viene fatto espresso obbligo di dichiarare e regolare gli eventuali conflitti di interesse;

j) previsione di un Comitato Scientifico (articolo 4) per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;

k) è espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali;

l) è fatto obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;

m) i legali rappresentanti, gli amministratori e/o i promotori dell’associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività associativa.


Articolo 16 / Clausola compromissoria

Gli associati si impongono a non adire le vie legali per le eventuali divergenze di ordine civilistico ed amministrativo che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. Tali controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R., da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto. Il collegio arbitrale avrà sede in Milano e giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. L’associato che attiva la procedura sopra citata, contestualmente dovrà informare per conoscenza il consiglio direttivo tramite via telematica o in forma scritta.


Articolo 17

Per tutto quanto non previsto si applicano le normative di legge. Si precisa che i termini associati, ginecologo, ginecologi e ostetriche sono da attribuire alla qualifica indipendentemente dal sesso della persona.