STATUTO

ARTICOLO 1

È costituita l’Associazione Italiana di Ostetricia in breve A.I.O.

L’Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, al presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. La sede sociale è in Milano in Via Giuseppe Abamonti 1.

L’Associazione con delibera del consiglio direttivo ha facoltà di variare la sede sociale e di aprire sedi regionali. L’Associazione è costituita da medici specialisti in ostetricia e ginecologia ed ostetriche, possono aderire all’Associazione anche altre figure professionali mediche.

L’Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all’estero nel campo dell’ostetricia e della ginecologia.

L’Associazione è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall’appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

ARTICOLO 2

Diffondere e stimolare la crescita culturale, professionale e scientifica negli ambiti dell’ostetricia, della ginecologia e della neonatologia.

L’ Associazione intende:

  • promuovere ogni attività di ricerca scientifica negli ambiti previsti dalla legge dell’aerea materno-infantile;
  • favorire l’applicazione clinica delle nuove metodiche mediche, biologiche per la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento dei problemi connessi a tale settore della medicina;

ARTICOLO 3

Gli associati si distinguono in:

  • presidente onorario: (nominato dal consiglio direttivo a proprio insindacabile giudizio tra coloro che si sono particolarmente prodigati per la categoria), senza diritto di voto;
  • associati fondatori (coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione);
  • associati ordinari (medici specialisti in ostetricia e ginecologia ed ostetriche regolarmente iscritti all’Associazione) con diritto di voto;

ARTICOLO 4

Sono organi dell’Associazione:

  • il Consiglio Direttivo di cui fanno parte:
    il Presidente;
    il Vicepresidente;
    il Segretario, il Tesoriere, tre Consiglieri;
  • l’assemblea degli Associati;
  • il Comitato Scientifico;
  • il Consiglio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali sopra elencate sono a titolo gratuito ed hanno durata triennale, sono rinnovabili. E’ fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 5

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli aderenti all’Associazione maggiori di età. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e della situazione patrimoniale.

Essa inoltre:

  • provvede alla nomina del consiglio direttivo;
  • delibera sulle modifiche al presente statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  • delibera quant’altro sottoposto alla sua competenza dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 6

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto in prima convocazione e senza limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli interventi. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno il 60% (sessanta per cento) degli aventi diritto, in seconda convocazione con almeno il 25% (venticinque per cento) degli stessi e senza limite di presenti in terza convocazione. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in proprio o in delega.

ARTICOLO 7

L’Associazione è retta da un consiglio direttivo composto da 7 associati eletti (4 ostetriche e 3 ginecologi Aogoi).
Il presidente e il segretario saranno obbligatoriamente scelti dalle ostetriche; il tesoriere e il vice presidente saranno obbligatoriamente scelti tra i ginecologi Aogoi. I componenti del consiglio direttivo durano in carica 3 anni (tre anni).
In caso di inadempimento permanente o di dimissioni di uno dei suoi membri, gli altri procederanno alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima assemblea che dovrà procedere alla nuova nomina. Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario, un tesoriere e tre consiglieri.
Il consiglio direttivo può inoltre istituire commissioni di lavoro ed un comitato scientifico, i cui componenti possono anche non essere associati.

ARTICOLO 8

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o del vice presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica inviati almeno 10 (dieci) giorni prima della data della convocazione, salvo i casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni e comunque almeno una volta all’anno, anche per predisporre il rendiconto economico e finanziario. Il consiglio direttivo può anche decidere di riunirsi in una sede virtuale e con strumenti conference-call idonei.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza dal vice presidente; in assenza di questi dal più anziano di età dei presenti.
Il consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà esecuzioni alle deliberazioni dell’assemblea e può delegare ai suoi componenti. La scelta delle strutture esterne deve essere demandata esclusivamente al consiglio direttivo.

ARTICOLO 9

La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, spettano al presidente e in caso di sua assenza o inadempimento, al vice presidente nei limiti dei poteri conferiti.

ARTICOLO
9 Bis

Il comitato scientifico svolge il ruolo di verifica e il controllo della qualità scientifica. Il comitato è composto da tre membri scelti dal consiglio direttivo sulla base della comprovata esperienza, notoria indipendenza ed imparzialità, nonchè della elevata professionalità.
I componenti del comitato decadono alla scadenza del consiglio direttivo che li ha nominati e svolgono il loro ruolo a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese di viaggio per riunioni.
Esso ha funzioni di verifica e controllo della qualità di tutte le attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, che sarà effettuata secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

ARTICOLO
9 Ter

Il consiglio dei probiviri è formato da tre membri, viene eletto contemporaneamente e con le stesse modalità del consiglio direttivo e dura in carica quanto i componenti elettivi del consiglio direttivo.
Esso ha il compito di esaminare e decidere i provvedimenti di carattere disciplinare a carico degli associati. Avverso i provvedimenti del consiglio dei probiviri è ammesso ricorso al consiglio direttivo.

ARTICOLO 10

La gestione dell’Associazione è controllata da due revisori effettivi e da un revisore supplente, se nominati, sarà possibile nominarli anche tra i non associati.
In caso di impedimento permanente o di dimissioni del revisore effettivo, allo stesso subentrerà il supplente.
In tale ipotesi l’assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore supplente per la restante parte del mandato.
Il revisore effettivo ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee ed alle riunioni del consiglio direttivo.

ARTICOLO 11

Il tesoriere cura la tenuta della contabilità dell’Associazione e la predisposizione del rendiconto economico e finanziario e della situazione patrimoniale annuale.

ARTICOLO 12

Sono motivi di esclusione dall’Associazione:
a) l’inosservanza delle norme dello statuto e delle deliberazioni degli organi associativi;
b) la presenza di gravi motivi.

L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

ARTICOLO 13

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che prevengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dai ricavi derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse, da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, entrate patrimoniali, entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o eventuali servizi agli associati o ai terzi.
L’esercizio inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea generale nei termini di legge e comunque entro l’esercizio successivo.

ARTICOLO 14

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione può fare rimborsi al presidente ed ai membri del consiglio direttivo, dietro presentazioni di spese sostenute per l’attività della stessa.

ARTICOLO 15

In caso di uno scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ARTICOLO
15 Bis

In conformità di quanto previsto dall’art. 148, comma 8, del D.P.R. n. 917/1986, nonchè dall’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 663/1972, il presente statuto associativo, richiama e recepisce espressamente i divieti, i principi e gli obblighi di cui alla seguente elencazione:

ARTICOLO
15 Ter

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero per la Salute del 2 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 10 agosto 2017, ai fini dell’iscrizione dell’Associazione nell’Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie per le finalità di cui all’art. 5, commi 1 e 2 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e dall’art. 4 del citato D.P.R. n. 633/1972, si precisa quanto segue:

ARTICOLO 16
Clausula Compromissoria

Gli associati si impongono a non adire le vie legali per le eventuali divergenze di ordine civilistico ed amministrativo che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. Tali controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R., da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto. Il collegio arbitrale avrà sede in Milano e giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. L’associato che attiva la procedura sopra citata, contestualmente dovrà informare per conoscenza il consiglio direttivo tramite via telematica o in forma scritta.

ARTICOLO 17

Per tutto quanto non previsto si applicano le normative di legge. Si precisa che i termini associati, ginecologo, ginecologi e ostetriche sono da attribuire alla qualifica indipendentemente dal sesso della persona.

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