Articolo 9 Ter

  • Il consiglio dei probiviri è formato da tre membri, viene eletto contemporaneamente e con le stesse modalità del consiglio direttivo e dura in carica quanto i componenti elettivi del consiglio direttivo. Esso ha il compito di esaminare e decidere i provvedimenti di carattere disciplinare a carico degli associati. Avverso i provvedimenti del consiglio dei probiviri è ammesso ricorso al consiglio direttivo.