• associati onorari (sono nominati dal consiglio direttivo tra coloro che si sono particolarmente prodigati per la categoria e per lo sviluppo dei rapporti culturali con l’estero ed avranno fornito un considerevole contribuito al raggiungimento degli scopi statutari, anche grazie al prestigio personale e professionale) hanno diritto di voto e sono esonerati dalla quota associativa annua. Per ogni associato ammesso, il consiglio direttivo verifica sussistenza dei requisiti ovvero l’armonia degli interessi e degli scopi del candidato associato con quelli propri dell’Associazione.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
L’associato inadempiente agli obblighi associativi, o che non si conformi alle deliberazioni dei competenti organi dell’Associazione, può essere deferito al consiglio dei probiviri. Il consiglio direttivo può deliberare che l’associato ritenuto colpevole, venga espulso dall’Associazione o sottoposto ad altra sanzione, con chiara specifica delle contestazioni mosse. Gli associati sono obbligati a: osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione. Gli associati hanno diritto a: partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’associazione. La qualità di associato non è trasmissibile e può venir meno oltre che per i casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi: per decesso, per dimissioni da comunicarsi per iscritto, per delibera motivata di esclusione firmata dal presidente, sentito il consiglio direttivo.
I soci sono tenuti ad assumere espressa dichiarazione di assenza di conflitti di interesse secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e dalle linee guida di comportamento definite dagli enti preposti. In particolare, costituisce conflitto d’interesse porre in essere atti o fatti che possano far insorgere un interesse personale o professionale in contrasto con l’imparzialità e indipendenza richiesta per la qualità di socio o per l’incarico sociale assunto dal presente statuto.

Le cariche associative negli organi sono incompatibili:

  • con tutti gli incarichi sindacali direttivi a livello nazionale;
  • con le cariche direttive in associazioni aventi interessi conflittuali diretti o indiretti con l’associazione.