In conformità a quanto previsto dall’art. 148, comma 8, del D.P.R. n. 917/1986, nonchè dall’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, il presente statuto associativo richiama e recepisce espressamente i divieti, i principi e gli obblighi di cui alla seguente elencazione:

a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, come già stabilito nell’articolo 14;
b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come già stabilito dall’articolo 15;
c) l’Associazione è ispirata a profili di uniformità nella disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; in particolare è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
d) è fatto obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato secondo le disposizioni del presente statuto;
e) è prevista:

    • eleggibilità libera degli organi amministrativi, nelle forme previste dagli articoli precedenti;
    • principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile;
    • sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti;

f) è prevista intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.